richiamo codice civile - Studio legale Pontesilli

Vai ai contenuti

Menu principale:

TUTELA DEL DIRITTO AL NOME. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso    del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente    ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento    dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in    uno o più giornali.

ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del    coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione    o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla    reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su    richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento    dei danni.
PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti    come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come    diritto pubblico.
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente    secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori    il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in    cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto    constare del proprio dissenso.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI. Le azioni di responsabilità contro    gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate    dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. Nelle materie indicate dagli articoli 850 e    seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela    dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue    decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla    conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo    è privilegiato a norma delle leggi speciali.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore    a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso    delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi    spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio    e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa    per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.    Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita    dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo    comma dell'articolo 1129 . Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.    Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun    condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun    caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119,    1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

CUSTODIA DELLE COSE E TUTELA DEI DIRITTI DEL MANDANTE. Il mandatario deve provvedere    alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare    i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento    o sono giunte con ritardo. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita    delle cose a norma dell'articolo 1515. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo    della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. Le disposizioni di questo    articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli    dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

OBBLIGHI DELL'AGENTE. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi    del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico    affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni    riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione    utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.    Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione    di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del    contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità,    anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente    alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia    da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare    natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente    non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l'agente    medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.     

DEPOSITO DI TITOLI IN AMMINISTRAZIONE. La banca che assume il deposito di titoli    in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi,    verificare i sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale,    curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela    dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.    Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare    un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante    e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza    di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante    a mezzo di un agente di cambio. Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita    dalla convenzione o dagli usi, nonchè il rimborso delle spese necessarie da essa    fatte. È nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare, nella amministrazione    dei titoli, l'ordinaria diligenza.

INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO. In caso d'infortunio, di malattia, di    gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono    forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro    la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi    speciali, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati    nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma    dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative],    dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause    anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE. La nullità o l'annullamento del contratto    di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,    salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro    è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro,    questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
DIVIETO DI RITENZIONE. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti    ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti    secondo le leggi professionali.
ATTI DI CONCORRENZA SLEALE. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni    distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:    1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni    distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,    o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti    e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti    e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria    di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o    indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale    e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Torna ai contenuti | Torna al menu